Descrizione
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il Consiglio di Istituto definisce i criteri generali da applicare qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda i posti disponibili. Tali criteri sono adottati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizioni e delle annuali circolari ministeriali che disciplinano le procedure di iscrizione alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione.
I criteri di precedenza di seguito riportati trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui le richieste di iscrizione a uno o più indirizzi di studio risultino superiori alla capacità ricettiva autorizzata dell’Istituto. Essi sono finalizzati a garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa.
L’applicazione dei criteri è curata dal Dirigente Scolastico, che provvede alla formazione delle relative graduatorie e all’assegnazione agli indirizzi richiesti sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Istituto e delle disposizioni normative vigenti.
I presenti criteri non sono finalizzati all’esclusione dall’Istituto, ma all’assegnazione delle studentesse e degli studenti all’indirizzo indicato come prima scelta o, in subordine, agli ulteriori indirizzi indicati dalla famiglia in sede di iscrizione, nel limite dei posti disponibili.